Fondazione epistemologia

o Statuto ermeneutico del Diritto Canonico?


Nel periodo `conciliare' si é lavorato molto nel tentativo di operare una fondazione epistemologica del diritto canonico nella Chiesa, soprattutto nel `mistero della Chiesa'...

Crediamo sia molto più corretto ed efficace proporre, invece, un approccio ermeneutico al diritto canonico!

• La fondazione epistemologica é necessaria per le discipline e scienze che per la prima volta vogliono comparire come tali nell'ambito scientifico-culturale rivendicando una propria autonomia ed esigendo il dovuto rispetto e riconoscimento da parte delle altre `sorelle' più attempate e stabilendo le regole di `inter-relazionalità e scambio' tra la nuova nata ed il patrimonio scientifico precedente.

Non di rado in queste situazioni si tratta anche di `ri-dividere' i `patrimoni' comuni di/con le altre discipline di provenienza, con l'evidente difficoltà di riconoscere e delimitare con precisione i nuovi ambiti di ciò che viene `scorporato' da ciò che rimane.

Tale processo, epistemologicamente necessario, porta però spesso le `nuove nate' ad essere naturalmente tributarie di se stesse, o di una parte, alle matrici precedenti da cui non di rado traggono elementi definitori quali concetti-base e `significati', quando non anche gli `strumenti' tipici di lavoro, con evidenti possibilità successive di `riflussi' più o meno intenzionali e consapevoli nei presupposti dottrinali o ideologici già caratterizzanti la storia ed evoluzione della `disciplina-matrice'.

• Per le scienze `fenomenologiche' dove, invece, é più forte l'elemento `concreto' e si dispone immediatamente del proprio `oggetto' specifico, in piena indipendenza formale dalle altre discipline, si dà la sola `statuizione ermeneutica'; esse infatti per definizione non necessitano di nessuna `fondazione' ma solo del `riconoscimento' della propria effettività concreta!

Ciò che appartiene all'esperienza di sempre non ha infatti nessun bisogno di essere `fondato', `motivato' o `definito'... basta saperlo `leggere' e far questo correttamente!

• Per quanto riguarda il diritto canonico questo significa essenzialmente la non-utilità di `definirlo', quanto piuttosto la necessità di `conoscerlo'!

E' in questa prospettiva che appare non-efficace lo sforzo, anche consistente, di alcune `scuole' e/o molti studiosi che dall'epoca conciliare hanno tentato, di fatto, una fondazione epistemologica del diritto canonico.

Tale lavoro di teoresi speculativa si era reso necessario, secondo costoro, proprio a causa della evidente `crisi del diritto canonico' dovuta alla non-disponibilità di una sua appropriata esperienza nella effettività esistenziale della vita ecclesiale... in altre parole: visto che evidentemente la codificazione canonica vigente non era più in grado di sostenere in modo appropriato la missione della Chiesa e, prima dalla teologia, poi dallo stesso impegno pontificio (Giovanni XXIII), si richiedeva la sua `riforma', si tentò, da parte delle `posizioni' dottrinali più statiche, una ri-fondazione teologica o epistemologica del diritto canonico stesso.

Non mancò, tuttavia, già da allora chi, fedele ad una diversa visione della Chiesa e della sua `strumentalità' salvifica, propose ben altra direzione di investigazione e sviluppo (la c.d. `Scuola di Concilium') rifiutando tanto la teologizzazione (sacralizzante) del diritto canonico che la sua formalizzazione (tecnicistica).

In questa prospettiva l'istanza di base diventa non tanto `cognitiva' quanto `vitale', ed il metodo stesso di investigazione si trasforma, finalmente, da deduttivo-teoretico ad induttivo-esperienziale secondo i criteri epistomologici cui ogni forma legittima di `sapere scientifico' deve oggi sottostare!

• La `scienza-madre' di questa nuova modalità della canonistica diventa così la storia: storia della Chiesa, storia degli istituti canonici, storia delle fonti, storia della scienza canonistica, storia della missione, storia della liturgia, storia della pastorale, storia della spiritualità... ecc. ed il `rigore' richiesto diventa quello delle scienze storiche e fenomenologiche e non delle tecnico-speculative.

Soltanto la considerazione effettiva, infatti, del reale progredire del vissuto canonistico potrà costituire legittimo `titolo' di investigazione e conoscenza della efficace `portata' di ciò che nella Chiesa é `stabilito' effettivamente!

• La consapevolezza necessaria, poi, che il diritto per sua stessa natura `fissa' sempre ciò che appare `più sicuro' al momento della sua `scrittura' e secondo le concezioni/acquisizioni dell'epoca, non può che far privilegiare questo indirizzo dia-cronico rispetto alla sin-cronicità delle visioni sistemiche od ordinamentali, di fatto a-storiche (quando non anche mistificatorie).

L'ulteriore consapevolezza, inoltre, che il diritto `fissato' richiede sempre una `recezione' ed interpretazione da parte di ciascun destinatario, secondo il noto assunto che "quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur", non potrà che confermare ulteriormente la necessità di `situare' con precisione ogni asserto giuridico all'interno delle categorie umane fondamentali quali società, cultura, contingenza e necessità storica.

Questo, lungi dal relativizzare ciò che é `costituzionale' della giuridicità stessa della Chiesa, suscita una più autentica fedeltà alla volontà fondazionale ed intenzionalità strutturale dell'intero `organismo' (al di là di ogni concezione contrattualistica o formalistica).

• Se la `legge dell'Incarnazione' non é un pretesto per agganciare alla realtà sistematizzazioni teoretiche e precomprensioni ideologiche, ma si inscrive nella `stoffa stessa della creazione' (come amava chiamarla T. de Chardin), allora non deve essere possibile prescindere dal `fatto' che l'esperienza giuridica come tale appartiene alla `natura' profonda dell'umanità e del suo vissuto.

Per di più le scienze antropologiche hanno già dimostrato da tempo, con abbondanza e chiarezza di termini, l'intrinseco legame tra `esperienza giuridica' ed `esperienza religiosa' al punto che la stessa terminologia giuridica é innegabilmente tributaria di quella religiosa (`Jus', `Fas', `Nefas', `Sacramentum', `Licet', `Decet'... ecc.) e la storia stessa del diritto altro non é che la storia della sua `secolarizzazione', dai Pontifices ai Pretores, dal Templum alla Curia, dagli Augures ai Senatores, dall'ordalia alla conformità delle sentenze... mai definitivamente sottratta alla `tentazione' monistico/sacralizzante dei sistemi `etici' che l'umanità ha più volte ri-sperimentato anche in ambiti culturali `laici' o `atei'.

• Per qual motivo, dunque, fondare epistemologicamente il diritto (canonico), quando la vita stessa dell'umanità lo costituisce `presenza reale' e `sostanziale' all'umanità stessa?

Non é forse molto più onesto, sotto il profilo morale-filisofico, e rigoroso, sotto quello scientifico, riconoscergli il suo proprio `status' peculiare tra le `esperienze di base' dell'umanità disponendosi alla sua `conoscenza' attraverso la `comprensione' che la Chiesa stessa, in ogni tempo, ne ha avuto e sempre continuerà ad averne?

Non é forse più `realistico' individuare le concrete `coordinate' esistenziali di ciascun elemento del `fenomeno-canonistico' per saperlo ricondurre alle proprie `origini' intra-storiche rendendolo finalmente `strumento adatto' perché la missione della Chiesa possa proseguire nella Comunione, nella Verità e nella Pace?

• In questa prospettiva riprende vigore e dignità una categoria molto feconda negli anni '70 ma accantonata con la promulgazione del nuovo Codice: quella dello `Jus Condendum' che rimane, in una "Ecclesia semper reformanda", istanza viva e `contemporanea' a ciascun operatore ecclesiale ed a ciascun canonista, nella piena consapevolezza che lo `Jus Conditum' é solo una delle `risorse' di cui la Chiesa dispone e si dota al contempo per sostenere e rendere efficace la propria fedeltà al mandato di Cristo: <<andate in tutto il mondo e fate mie discepole tutte le nazioni>>.

• La presenza, da ultimo, di `due' Codici canonici nella stessa Chiesa Cattolica (CIC e CCEO) apre nuove ed insperate possibilità e prospettive di investigazione proprio nella direzione di uno `Jus instrumentum communionis et unitatis' effettivamente ed efficacemente `prossimo' alle diverse legittime espressioni della stessa fede, nella stessa Chiesa.

•• Solo uno `statuto ermeneutico', perciò, sarà in grado di assicurare che non si ripeta per l'attuale `Corpus' quanto già accadde per il Codice Pio-Benedettino!

Lasciando ad altri la `glossatura' di `ciò che é scritto', vogliamo continuare ad accompagnare i nostri fratelli nella fede, e quelli che ancora non sono tali, con la stessa freschezza e creatività degli Apostoli e dei `Padri', e la fedeltà alla vita quotidiana dello Jus Canonum Conciliorum et Decretalium che per 19 secoli hanno costituito la base dell'esperienza giuridica della Chiesa: IL DIRITTO CANONICO!

A 15 anni ormai dalla promulgazione del nuovo CIC, dopo il primo `aggiornamento' dottrinale evidentemente necessario (almeno per l'editoria), occorre ora con decisione e rigore intraprendere la strada `ermeneutica' del diritto canonico, perché un approccio semplicemente `esegetico' non possa più `convivere' con pre-comprensioni ecclesiologiche o tecnicistiche assolutamente estranee alla volontà dello stesso Legislatore canonico e, più ancora, al profondo rinnovamento `imposto' dal Concilio Vaticano II alla Chiesa tutta, in qualunque sua espressione vitale!

A questa esigenza di verità ecclesiale richiama con forza anche l'insegnamento e la stessa prassi personale del Sommo Pontefice che, come spesso già accaduto nella storia, indica la direzione di `marcia' sulla quale deve svilupparsi l'effettiva comprensione del `giuridico ecclesiale attuale' (vedi la richiesta pontificia, p. es., di `rivisitazione' della dottrina sul Primato Romano).


continua

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