PREMESSE DOTTRINALI


Il nostro modo di accostarci al DC parte dalla semplice osservazione che la giuridicità nella Chiesa si presenta fin dalle sue prime radici come "norma missionis".

E' "norma missionis" il mandato pre-pasquale del Cristo agli apostoli; é "norma missionis" il mandato post-pasquale; é "norma missionis" tutto quanto deciso e stabilito dagli apostoli `nella' e `per la' prima comunità cristiana.

• Sarà proprio la "norma missionis" a tradursi e differenziarsi successivamente in `norma fidei' e `norma communionis': `norma fidei' per appartenere alla comunità dei credenti in Cristo, `norma communionis' per vivere in questa comunità; da questi due `zampilli dell'unica sorgente' sgorgheranno progressivamente tutte le altre espressioni normative che la Chiesa ha conosciuto lungo i secoli.

• E' proprio a questa natura essenziale di "norma missionis" che occorre ricondurre anche tutte le `contaminazioni' che via via hanno caratterizzato la normatività canonica; solo la `missio ecclesiæ ad gentes' rende ragione dello sforzo di `inculturazione' e `storicizzazione' che la Chiesa ha sentito di dover fare lungo la storia e nelle circostanze ed evenienze più diverse per essere fedele alla propria `costituzionalità': la Missio!

• Il riferimento ad un orizzonte `normativo' piuttosto che `giuridico' rende ragione della profondissima differenza tra il Diritto Canonico ed altre forme di manifestazione del fenomeno normativo/giuridico conosciute e praticate dall'umanità.

Genericamente, per astrazione e `comodità', potremo utilizzare la terminologia `giuridica' rifiutandone tuttavia le accezioni ed espressioni più restrittive e formalistiche, nella dovuta consapevolezza che l'antropo-fenomeno giuridico non trova la propria espressione unica né privilegiata nella `lex', né tantomeno nella identificazione diritto=legge!

• Si rifiuta altresì l'utilizzo del termine `pastorale', per altro assolutamente appropriato', per non cadere troppo facilmente in sottintesi e preconcetti estranei all'ambito normativo.

La necessità di una indagine scientifica rigorosa impone l'utilizzo di una formula tecnica `nuova' in modo da poterla `semantizzare' indipendentemente da qualsiasi genere di precomprensione; questo a maggior ragione in rapporto alla terminologia `pastorale' che troppo spesso ai nostri giorni é fatta oggetto indiscriminato di utilizzo e critica al contempo.

La terminologia `pastorale' potrebbe anche pregiudicare la prospettiva di indagine ed interpretazione per la sua ordinaria `configurazione centripeta' (ad intra ecclesiæ) trascurando la dimensione più propriamente missionaria: `ad omnes gentes'.

• Si osserva inoltre che tanto nella visione 'sacramentale' del Diritto Canonico quanto in quella `giuridica' il diritto é semplicemente `dato': da Dio più o meno direttamente!

E' diritto statico: jus-conditum, 'lex'. Non é possibile né permesso altro accesso che attraverso l'esegetica, eventualmente preceduta o accompagnata da `fondazioni' teologiche o formali che dovrebbero fornire la base di `stabilizzazione' e legittimazione di quanto `estratto' dal testo legale, senza tener conto che non tutte le norme hanno lo stesso 'valore salvifico'.

• In un approccio ermeneutico, invece, il diritto non é statico, prevale la prospettiva storica (il passato) e 'storicizzante' (il futuro); lŐattenzione é allo jus-condendum: ció che giá siamo, ció che ancora dobbiamo raggiungere e forse 'creare' per continuare ad essere fedeli al mandato di Cristo!

Il pregio della 'codificazione', con la sua 'certezza', ha nascosto agli occhi di molti la necessitá di continuare a riflettere ed interrogarsi sul senso, sui perché e sul comeÉ la Chiesa oggi corrisponda a 'queste' norme che é venuta dandosi; perció é necessario 'attualizzare' le norme radicandole nella quotidianitá. Come "Scriptura cum legente crescit", cosí "jus sequitur vitam"; mentre, peró, il canone della Scrittura é definitivo, i 'canoni' di ogni Codice non lo saranno mai... e richiederanno sempre nuove consapevolezze, nuovi criteri, nuovi codificatori.

Anche il metodo canonistico puó giovarsi di questa nuova prospettiva riuscendo a riconoscere all'interno della stessa esperienza normativa della Chiesa i 'nodi' attraverso cui si articola la fitta rete della giuridicitá del vivere in comunione come Popolo di Dio e del favorire l'accrescimento di questa attuale esperienza comunitaria di salvezza.

• Di più, solo all'interno di una metodologia ermeneutica diventa possibile avvalorare l'incalcolabile patrimonio dell'esperienza giuridica `particolare', della differenza di assetti normativi, della pregnanza del `diritto amministrativo', contribuendo con lo sviluppo di una dottrina attenta ai `segni dei tempi' alla miglior qualità della stessa codificazione canonica.


continua